Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro per abbonamenti mensili o plurimensili e di 350 euro per abbonamenti annuali. Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali, può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2022.».