Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142:
a) prima della parola: «Ove» sono premessi i seguenti periodi: «Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde, di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela, ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.»;
b) le parole: «situate nei centri storici o soggette» sono sostituite dalle seguenti: «o immobili situati nei centri storici o soggetti»;
c) le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,» sono soppresse.