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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.17.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
1.17.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.