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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.06.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
1.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato»;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.