Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo a sostegno impianti sciistici a fune)
1. Al fine di sostenere il settore degli impianti di risalita e i luoghi di sport invernali, quali centri nevralgici per il turismo montano, e altresì far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un apposito fondo denominato «Fondo a sostegno impianti sciistici a fune», con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati per una quota pari a 10 milioni di euro a garantire i lavori di sicurezza e manutenzione ordinaria degli impianti di risalita a fune e per la restante quota, pari a 50 milioni di euro, a far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di erogazione delle risorse.