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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.3. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
41.3.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ident. 41.1.