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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.02. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
30.02.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contrastare il caro-materiali)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «fino a integrale soddisfazione»;

   b) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure. I maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.»;

   e) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».