Al comma 9, sostituire le parole: il mese di con le seguenti: almeno un mese nel periodo da gennaio a.
Conseguentemente:
al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS;
al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: un contributo giornaliero versato;
al comma 16, sopprimere il secondo periodo;
al comma 21, sostituire le parole da: 256,5 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 376,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 395,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge, e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.