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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.1. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
14.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.