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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica per le Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2023.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentita la conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.