Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «e fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a 500 kW».