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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022, con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 3:

   sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   al comma 4:

   sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   al comma 5, primo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   sostituire il comma 9 con il seguente:

   «9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.879 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 14.379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

    1) quanto a 4.293 milioni di euro per l'anno 2022 e a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter;

    2) quanto a 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.»;

   al comma 11:

   alla lettera a) premettere le seguenti:

   «0a) al comma 3, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;

   0b) al comma 4, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”»;

   alle lettere a) e b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Bonus sociale energia elettrica e gas e bonus energia per il terzo settore)

   1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: “5.000 milioni di euro per l'anno 2022”;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'”;
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette)

   1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a carico dei soggetti” è inserita la seguente: “passivi”;

   b) al comma 2, le parole: “30 aprile”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;

   c) al comma 2, le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”;

   d) al comma 2, le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 50 per cento”;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   “3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.”».