Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)
1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».