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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.1. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
9.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sono individuate altre tipologie di intervento rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub- commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati presentano i propri progetti con le modalità disciplinate dal decreto di nomina del Commissario straordinario, anche ove tali progetti siano già oggetto di una richiesta di autorizzazione, il cui procedimento non sia concluso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub- commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. I pareri di cui al presente comma non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando, ove necessario, anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.