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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.22. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
5.22.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019.».