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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.1. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
24.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del comma 1 con riferimento all'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

   a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

   b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

   c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

  1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma precedente, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.
  1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)».

  1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.».

  1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.