Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le regioni tengono conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.