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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.100. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
22.100.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

    1) dopo le parole: «relativo mandato» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,»;

    2) le parole «esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché»;

   c) al comma 1, lettera d):

    1) dopo le parole: «approva i progetti di nuovi impianti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti»;

    2) dopo le parole «anche pericolosi» sono aggiunte le seguenti «nel rispetto del piano di cui alla lettera a)»;

    3) dopo le parole: «la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera l-bis) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e».