Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)
1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, fino a un massimo di due milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.