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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.08. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
10.08.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.