stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.07. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
10.07.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297, si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori, e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo.».