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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.08. in Assemblea riferita al C. 5-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2022  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Tivg), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'Arera definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla Csea;

   b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.