All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)
1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021»;
al terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.