stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8.in II Commissione in sede referente riferita al C. 441

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2024  [ apri ]
1.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.