Al comma 1, dopo le parole: di errori giudiziari aggiungere le seguenti: , nonché delle vittime istituzionali.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale;
b) per errore istituzionale quello che si verifica nei confronti della persona offesa dal reato, quando, nell'ambito di un procedimento penale, non si giunga ad alcun accertamento definitivo della responsabilità;
b) al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di errori istituzionali nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenirne ulteriori casi futuri;
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli enti locali possono organizzare cerimonie, convegni e attività per commemorare le vittime di errori giudiziari, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, nonché le vittime di errori istituzionali rimaste senza giustizia;
d) al titolo, dopo le parole: vittime di errori giudiziari aggiungere le seguenti: , nonché delle vittime istituzionali.