Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul sito internet del Ministero della giustizia è istituita un'apposita sezione all'interno della quale sono pubblicati, nel rispetto delle normative a tutela della protezione dei dati personali, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione.