Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Scuola, Famiglia e Comunità educante)
1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche possono promuovere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta dagli enti del Terzo Settore, Università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio in grado di contribuire efficacemente alla sperimentazione delle competenze socio emozionali nella metodologia didattica.