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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.03.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 418

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2023  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo degli alunni e delle alunne, è istituito il tempo prolungato pomeridiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.