Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di formazione delle classi)
1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, per migliorare il processo di formazione degli alunni e delle alunne, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo, nonché per evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.