Sostituire il comma 8, con seguente:
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 da destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.