Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che per questa finalità sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.