Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.