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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01.in II Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2023  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso)

  1. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese in esecuzione di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
  2. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.