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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in II Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2023  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

   a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

   b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.