Al comma 2, le parole da: cinque rappresentanti fino a: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono sostituite dalle seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.