Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società dicapitali)
1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivili ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.