Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.