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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.102. in Assemblea riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/01/2023  [ apri ]
2.102.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

   a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

   b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.