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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.6.in I Commissione in sede referente riferita al C. 304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2024  [ apri ]
6.6.

  Al comma 7, dopo le parole: con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico inserire le seguenti: e dai loro parenti entro il secondo grado.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.