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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.3.in I Commissione in sede referente riferita al C. 304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2024  [ apri ]
6.3.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;

   b) al comma 7, sostituire le parole: entro il secondo grado con le seguenti: entro il primo grado;

   c) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro. Nei casi in cui l'AGCM accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse invita i presentatori ad inviare, entro il termine di quindici giorni, la documentazione mancante ovvero la documentazione integrativa necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Ove l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni non vengano sanate l'AGCM applica la sanzione di cui al primo periodo.