Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.