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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.01.in I Commissione in sede referente riferita al C. 304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2024  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Garanzie)

  1. Degli atti di cui agli articoli 8, 9 e 10 l'autorità che procede notifica all'interessato apposito preavviso, concedendo in ogni caso un tempo congruo, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Del loro eventuale mancato accoglimento l'Autorità che procede è tenuta a dare ragione indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.