All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 5, inserire il seguente:
6. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.