stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1008. in Assemblea riferita al C. 304-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/05/2024  [ apri ]
1.1008.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Viceministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  4. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.
  5. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
  6. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate dai predetti commi versi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai successivi commi da 7 a 13 e da 16 a 20.
  7. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con:

   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, a eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;

   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  8. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 7 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  9. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 7 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  10. Il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 7. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  11. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
  12. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 7 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 7, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  13. L'incompatibilità di cui al comma 12 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.
  14. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.
  15. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi per i due anni successivi alla cessazione del mandato.
  16. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
  17. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese che svolgano attività di rilevanza strategica, di rilevante interesse nazionale, di interesse nazionale.
  18. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 17, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
  19. Nell'ipotesi prevista dal comma 17, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dai commi da 59 a 74.
  20. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
  21. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 20 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
  22. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

  23. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

   a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

   b) la titolarità di imprese individuali;

   c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

   d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

   e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;

   g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

   h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

  24. Le dichiarazioni di cui ai commi 22 e 23 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
  25. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.
  26. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 23 deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 all'AGCM entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dei successivi commi da 59 a 74.
  27. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 26 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 26 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dei successivi commi da 59 a 74.
  28. Le dichiarazioni di cui ai commi 23, 24, 25, 26 e 27 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  29. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 22 e 28.
  30. Le dichiarazioni di cui ai commi 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
  31. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
  32. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 che versino in una delle situazioni indicate dal comma 6 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  33. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici a esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  34. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.
  35. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 33 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  36. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
  37. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui ai commi da 77 a 79.
  38. Con regolamenti dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  39. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
  40. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
  41. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
  42. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  43. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
  44. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  45. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  46. Per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.
  47. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi da 7 a 13 e ne verifica l'effettiva rimozione.
  48. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.
  49. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13 sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  50. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 48 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
  51. Nel caso indicato dal comma 50, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  52. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
  53. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 17 a 21.
  54. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 17 a 21 ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dei commi da 59 a 74, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
  55. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 54 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  56. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interessi un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui ai commi da 59 a 74. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
  57. Nel caso indicato dal comma 56, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  58. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
  59. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui al comma 17 conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi del comma 17, a un'unica società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
  60. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 58 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

   a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

   b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

   c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

   d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

   e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

  61. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 60, lettera e).
  62. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
  63. Gli esperti di cui al comma 60, lettera e), se costituiti in forma societaria, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
  64. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.
  65. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
  66. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
  67. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
  68. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.
  69. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo.
  70. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
  71. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
  72. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
  73. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
  74. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
  75. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
  76. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
  77. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  78. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.
  79. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 77 e 78, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
  80. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.
  81. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
  82. Il divieto stabilito dal comma 81 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
  83. Il divieto stabilito dal comma 81 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 81.
  84. I soggetti indicati nel comma 81, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
  85. Entro lo stesso termine previsto dal comma 84, i soggetti indicati nel comma 81 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 81 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
  86. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
  87. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  88. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
  89. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 81 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
  90. Quando la dichiarazione di cui al comma 85 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  91. L'incompatibilità di cui al comma 13 si applica anche ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  92. Agli oneri derivanti dal comma 46 della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  93. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  94. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.