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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1001. in Assemblea riferita al C. 304-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/05/2024  [ apri ]
1.1001.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
  2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
  3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.
  4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
  5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 4, i soggetti indicati nel comma 1 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 1 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
  6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
  7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
  9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
  10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.