Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)
1. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.