stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.014.in II Commissione in sede referente riferita al C. 30

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2024  [ apri ]
10.014.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

  1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;

   b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;

    2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;

    3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;

   c) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

    3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».

Il Relatore