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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.01.in II Commissione in sede referente riferita al C. 30

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/03/2024  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)

  1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

    2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;

    3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;

    2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;

    3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;

    4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila».

   c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;

   d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)

   1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

   a) è grezzo, trasformato o lavorato;

   b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

   c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
   6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».