Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;
4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila».
c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)
1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:
a) è grezzo, trasformato o lavorato;
b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;
c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».