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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.58.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2789

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2026  [ apri ]
4.58. (nuova formulazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento del caregiver familiare di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego.
  L'istanza si intende respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
  La domanda giudiziale non può essere proposta se non sono decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per assolvere alla condizione di proponibilità l'interessato, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento del caregiver familiare, può, in alternativa all'istanza di cui al primo periodo, esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
  L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati.