Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1-quater. L'allegato contenente l'elenco di cui al comma 1-ter è pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.