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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.42. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2026  [ apri ]
9.42. (nuova formulazione)
approvato

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea:

    1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;

    2) le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

    3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;

    4) dopo le parole «Il contributo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;»;

   c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

   d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.